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    La gestione dei rifiuti è un lavoro da professionisti

    By Redazione BitMAT18/06/20204 Mins Read
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    L’Ambiente come valore primario e assoluto. Si afferma quale materia trasversale. Il principio di sussidiarietà e i principi della politica ambientale. La normativa comunitaria come faro di riferimento, soprattutto per la gestione dei rifiuti. Queste le linee guida fondamentali per orientarsi lungo la fitta trama del tessuto normativo

    Ha avuto luogo il 16 giugno 2020, in modalità webinar, il primo modulo del Modulo Generale obbligatorio per tutte le categorie previste dalla verifica per diventare RTGR – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Determinante la trattazione da parte dell’avv.a Cinzia Pasquale della Legislazione dei rifiuti italiana ed europea, nel quadro comunitario in materia di rifiuti, con l’analisi della parte IV del Dlgs 152/06. Si è iniziato ad osservare come la nozione di Ambiente e la sua tutela non sia presente esplicitamente nella Costituzione. Supplisce a questo gap proprio il Dlgs 152/06, quando descrive l’Ambiente come “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici”. Da non trascurare il forte legame tra Ambiente e Salute, al punto da giustificare la sentenza della Corte Cost.30.12.1987 n.641 in cui l’Ambiente assurge a valore primario ed assoluto ed è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività. Così anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23.1.2009 n.12 si specifica come quella dell’Ambiente sia una materia trasversale, dato che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi. Emerge quindi necessaria un’operazione di bilanciamento dei diritti. Soltanto da parte della Pubblica Amministrazione?

    Un problema di competenza concorrente

    Un ruolo importante quello della Legislazione dell’Unione Europea, a cui bisogna guardare in caso di criticità. Esplicita la sentenza n.113 del 1985 della Corte Costituzionale: “La normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato”. Una criticità in un’impresa che non abbia soluzione nella normativa italiana potrebbe ritrovarla invece a livello europeo.

    Il problema di competenza concorrente tra la Comunità e gli Stati va risolto alla luce del principio di sussidiarietà. Devono essere risolti i problemi a livello nazionale o regionale se tale risoluzione è più semplice che a livello comunitario.

    Integrazione, proporzionalità, precauzione…

    Nel Trattato dell’UE di Maastricht del 77 febbraio 1992 gli obiettivi della politica ambientale della Comunità e i principi di tale azione. Integrazione, proporzionalità, precauzione, prevenzione, accertamento scientifico del rischio, analisi costi-benefici le parole chiave, a coronamento delle quali il principio “Chi inquina paga”. Se la precauzione è in presenza di una mera potenzialità del danno la prevenzione si attua in presenza di una reale possibilità, di una conoscibilità da un punto di vista scientifico degli effetti di una data opera, laddove l’incertezza non possa costituire un pretesto.

    Accertata la possibilità di un rischio qual è la tollerabilità del rischio? Questa è correlata al suo accertamento scientifico. Importante è il determinare se una sostanza realmente inquini, quante volte nel tempo un comportamento vada ripetuto affinché sia dannoso, come superare un accertamento. Spesso accade che si faccia poco riferimento a tali principi e più affidamento al dato scientifico. Il livello di accettabilità di un rischio dipende da un’analisi di costi e benefici.

    Chi inquina paga

    La normativa comunitaria è importante riferimento anche per la gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2008/98/CE. La legislazione stabilisce una gerarchia dei rifiuti e un ordine di priorità di ciò che garantisca il miglior risultato complessivo. Ribadisce il principio “chi inquina paga” per cui il produttore iniziale di rifiuti deve pagare i costi di gestione di rifiuti. Si distingue tra rifiuti e sottoprodotti. Sottoprodotto è ciò che possa essere utilizzato in seguito. Mentre il rifiuto è definito all’art.183, comma 1 come “qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. La corretta distinzione tra rifiuti urbani e speciali riveste un’effettiva rilevanza pratica rispetto ai regimi abilitativi e autorizzatori, agli obblighi di comunicazione annuale e di registrazione, all’individuazione del soggetto al quale spetta di provvedere al loro smaltimento.

    Materia complessa ed insidiosa quella dei rifiuti quindi, con importanti conseguenze in caso di errori nel dipanarsi tra il fitto tessuto normativo. Di qui la necessità di un costante aggiornamento, per svolgere la propria attività nel modo più proficuo e rispettoso della salute della comunità.

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    a cura di Maria Chiara Di Carlo

    corso rifiuti tecnico
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