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    Sospensione dei versamenti. Chi ne ha diritto?

    By Massimiliano Cassinelli14/04/20204 Mins Read
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    La Circolare 9 dell’Agenzia delle Entrate presenta una serie di chiarimenti sull’attuazione del Decreto Liquidità

    Non sempre i Decreti Legge sono chiari. Anzi, spesso richiedono Decreti attuativi e la pubblicazione di una circolare esplicativa. E’ il caso del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, noto con il nome di Decreto Liquidità. Un documento dal titolo recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

    Proprio per spiegare le modalità attuative di questo Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la Circolare 9 del 13 Aprile 2020, che risponde anche ad una serie di quesiti. L’intera Circolare 9/E può essere scaricata in forma integrale.

     

    Quale riduzione di fatturato?

    In particolare, per il mondo aziendale, è interessante la risposta in cui viene precisato che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato […] che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il … nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione”.

    Cosa accadrà a maggio?
    Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo 18, stabilisce che «La sospensione
    dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio
    2020 … ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
    fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona,
    Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei
    corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del
    precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del
    precedente periodo d’imposta».
    In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da
    eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la
    diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
     del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai
    versamenti da eseguire ad aprile 2020);
     del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai
    versamenti da eseguire a maggio 2020).
    La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti
    di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei
    versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto
    alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in
    base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà
    valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò
    pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
    Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in
    base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i
    presupposti in base ai dati di aprile

     

    Estensione ai ricavi e compensi: la Circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall’impresa non sia rilevanti ai fini dell’IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.
    Metodo previsionale per il versamento degli acconti – La circolare chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – gli  acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

    A questo link puoi scaricare la versione integrale della Circolare 9 del 13 Aprile 2020.

    Agenzia delle Entrate circolare tasse
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    Massimiliano Cassinelli

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