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    Transizione 5.0 è cumulabile con ZES Unica

    By Redazione BitMAT16/01/2025Updated:16/01/20254 Mins Read
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    Resa effettiva la possibilità di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0. con il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata, la norma è retroattiva!

    Importante la novità introdotta dalla Legge di Bilancio. Concreta e vantaggiosa è la possibilità di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0. con il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata.

    Ma come questo è avvenuto?

    L’art.1, c.427, lett h) della Legge di Bilancio ha modificato il c.8 dell’art.38 DL 19/2024 (conv. Dalla L.56/2024).

    È stato così eliminato il precedente divieto di cumulabilità del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, per le attività di ricerca, di sviluppo e innovazione con il credito d’imposta relativo agli investimenti nella ZES unica.

    È stata quindi prevista la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0. con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica -Mezzogiorno) di cui agli artt.16 e 16 bis DL 124/2023 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’art.13 DL 60/2024.

    Il c.428 specifica, infine, che le disposizioni contenute nel c.427 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1°gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica. Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla ”Nuova Sabatini“ e cumulabilità del credito d’imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato nella Legge di Bilancio 2025.

    L’art.77, comma 1  della Legge di Bilancio 2025 estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. È stato fissato ad 1.6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento del credito.

    Quali comunicazione per cumulare Transizione 5.0 e Zes Unica?

    Obblighi di comunicazione sono posti in capo agli operatori economici interessati. All’Agenzia delle Entrate dovranno essere comunicate le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

    Il credito maturato da ciascun beneficiario deve essere moltiplicato per una percentuale ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Proprio al fine di estendere al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1°gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica vi sono modifiche ai commi 1,4,6, dell’articolo 16 del decreto legge n.124 del 2023 (convertito dalla Legge n.162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d’imposta ZES unica per l’anno 2024.

    Rifinanziata la Nuova Sabatini

    L’art.75 rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla ”Nuova Sabatini“, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il finanziamento è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

    È evidente come la ”Nuova Sabatini“costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali. Si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata infatti più volte rifinanziata nel corso degli anni, da ultimo dalla L.n.118/2024.

    Rimane fermo quanto previsto dal comma 5, secondo periodo dell’art.16 del Decreto Legge n.124 del 2023 il quale stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

    Cumulare il credito d’imposta, in definitiva, è vantaggioso. Sia che si tratti del cumulo credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito d’imposta ZES unica del Mezzogiorno e zona logistica semplificata  sia che si tratti della cumulabilità del credito d’imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato. Senza trascurare alcuna misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Lo suggerisce la nuova Legge di Bilancio 2025!

     

    Maria Chiara Di Carlo

    Per qualsiasi approfondimento relativo alla cumulabilità del credito d’imposta alla luce della nuova Legge di Bilancio 2025 è possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com

    cumulabilità Transizione 5.0 Zes Unica
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