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    Regione Lombardia, corretta l’Ordinanza

    By Massimiliano Cassinelli22/03/20208 Mins Read
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    La Regione Lombardia firma l’Ordinanza 515, che limita l’operatività di numerose aziende della Lombardia

    La Regione Lombardia, in seguito all’Ordinanza n. 514 del 21 marzo, ha emesso il 22 marzo l’Ordinanza n. 515, che rettifica un errore materiale contenuto al punto 3 e sostituisce il punto 16.

    A seguire il testo completo dell’Ordinanza firmata dal Governatore Attilio Fontana

    a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
    materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le
    seguenti misure:
    1. la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive
    sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
    comma 2 del d.lgs 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti
    all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990,
    fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali
    sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella
    sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990.
    2. le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza
    devono essere svolte con la modalità’ di lavoro agile.
    3. come previsto dall’art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia
    possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata
    dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
    ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri
    analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali
    possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il
    personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
    costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione
    non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale
    periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma,
    del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    4. per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della
    presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i
    seguenti:
    a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
    b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
    5
    c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
    pubblica;
    d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
    nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente
    a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
    e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
    f) trasporti;
    g) protezione civile;
    h) tutela ambientale;
    i) servizi informatici e di rete ICT;
    j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli
    enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall’art. 73
    del Decreto legge n. 18/2020 nonchè delle Regioni e degli organismi
    collegiali di altre istituzioni;
    k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti
    precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi
    ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da
    parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite
    mediante la modalità di lavoro agile.
    5. per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali, ai fini della
    presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali i seguenti:
    a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
    nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto
    attiene alla sicurezza degli stessi;
    b) amministrazione della giustizia;
    c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
    d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
    e) attività connesse al servizio doganale;
    f) trasporti;
    6
    g) tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali;
    h) servizio elettorale;
    i) protezione civile;
    j) servizi informatici e di rete ICT;
    k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti
    precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi
    ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione
    da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere
    garantite mediante la modalità di lavoro agile.
    6. Per quanto concerne la funzione sanità, ai fini della presente Ordinanza,
    si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità tutte le attività di
    erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale
    nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo, salvo
    quelle eventualmente individuate dalle Direzioni delle aziende, agenzie e
    enti del servizio per le quali non sia necessaria l’attività di supporto in
    presenza.
    7. Per quanto concerne le amministrazioni dell’istruzione e della ricerca, ai
    fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di
    pubblica utilità le attività delle istituzioni universitarie finalizzate allo studio
    scientifico-sanitario di soluzioni per il superamento dell’emergenza
    epidemiologica, nonché i servizi connessi alla formazione a distanza delle
    scuole e delle Università e l’attività dei laboratori di ricerca universitaria in
    ambito sanitario, scientifico e tecnologico e le eventuali ulteriori funzioni
    strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti
    strettamente essenziali, per le quali sia strettamente necessaria l’attività in
    presenza, sulla base di individuazione operata dalle singole Istituzioni.
    8. Per quanto concerne gli enti pubblici non economici regionali e locali
    nonché i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di
    cui all’art. 1 della legge 241/1990, si considerano ai fini della presente
    Ordinanza, servizi essenziali e di pubblica utilità i soli servizi riferibili alle
    attività indicate ai precedenti punti 4 e 5.
    9. Ciascuna amministrazione destinataria della presente Ordinanza deve
    adottare, osservare e far osservare le seguenti misure per il personale che
    presti servizio in presenza:
    7
    a) ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà
    individuare, nell’ambito della propria organizzazione, i dipendenti
    adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati
    alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali
    e statali per la gestione dell’emergenza;
    b) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di
    protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere
    adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività
    essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per
    garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio,
    garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando
    prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in
    funzione del proprio ruolo di coordinamento;
    c) Il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e
    Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale
    esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili
    deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione
    della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla
    normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna
    amministrazione;
    d) Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono
    consentiti l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone
    in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
    mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
    medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di
    lavoro;
    e) È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le
    precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
    f) Ciascuna Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi
    detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti
    all’interno dei servizi igienici);
    g) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
    minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è
    comunque necessario l’uso delle mascherine (ad es. negli spazi
    utilizzati dalle Unità di crisi o durante riunioni che si possono svolgere
    solamente in presenza);
    8
    h) Gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al
    minimo indispensabile;
    i) L’accesso agli spazi comuni all’interno delle sedi degli Enti, è
    contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta
    all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
    sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
    DISPONE ALTRESI’
    b) Il punto 16 dell’Ordinanza n.541 del 22/3/2020 è così modificato: “Sono
    chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa
    l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
    Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può
    protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente
    provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli
    alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture
    possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione
    dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi
    compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle
    strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti
    categorie:
    ● personale in servizio presso le stesse strutture;
    ● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non
    è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
    ● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
    ● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che
    non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
    ● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
    ● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
    ● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un
    contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
    9
    Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le
    strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a
    fini assistenziali e solidaristici.”
    c) per errore materiale, la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo
    del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C.
    d) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal
    23/03/2020 fino al 15/04/2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
    e) Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente
    ordinanza.
    f) La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
    Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
    Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
    dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai
    Sindaci e alle amministrazioni pubbliche interessate per l’attuazione.

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    Massimiliano Cassinelli

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