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    Quali codici Ateco possono produrre?

    By Massimiliano Cassinelli11/04/20209 Mins Read
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    Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio definisce i codici Ateco delle aziende che possono continuare a produrre regolarmente

    Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, sottoscritto il 10 aprile, ribadisce e proroga sino al 3 maggio una serie di restrizioni già in vigore, ma presenta anche alcune novità, in parte meno rigorose per la ripresa delle attività produttive e professionali. Indicazioni importanti, con l’aggiornamento dei codici Ateco autorizzati a produrre regolarmente, in vista della futura ripresa delle attività e dopo la pubblicazione del Decreto Liquidità.

    Nuove prescrizioni

    Il particolare l’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali), ribadisce:
    1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e
    commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

    2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo
    possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

    3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

    4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

    5. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

    6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
    comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

    7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

    8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente
    della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo
    economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

    9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

    10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

    11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.

    12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

     

    Allegato 3
    Nell’elenco seguente sono indicati i codici Ateco e una sintetica descrizione della attività produttive autorizzate a funzionare regolarmente, seppur adottando tutte le necessarie misure di protezione dei lavoratori:

    1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
    2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
    3 Pesca e acquacoltura
    5 Estrazione di carbone
    6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
    09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
    10 Industrie alimentari
    11 Industria delle bevande
    13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
    13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
    abbigliamento)
    14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
    16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione
    di articoli in paglia e materiali da intreccio
    17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
    18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
    19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
    20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 –
    20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
    21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
    22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e
    22.29.02)
    23.13 Fabbricazione di vetro cavo
    23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
    25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
    centrale
    25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
    macchine utensili
    25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
    26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
    26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
    26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
    elettroterapeutiche
    27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per
    la distribuzione e il controllo dell’elettricità
    27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
    28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
    l’imballaggio
    28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e
    accessori)
    28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
    (incluse parti e accessori)
    32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
    32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
    32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
    33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad
    esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05,
    33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
    35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
    36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
    37 Gestione delle reti fognarie
    38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
    39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
    42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
    43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
    45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
    45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
    45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di
    relative parti e accessori
    46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
    46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
    46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
    46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
    46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
    46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
    agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
    46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
    46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
    46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
    combustibili per riscaldamento
    46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
    49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
    50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
    51 Trasporto aereo
    52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
    53 Servizi postali e attività di corriere
    55.1 Alberghi e strutture simili
    j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
    K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
    69 Attività legali e contabili
    70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
    71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
    72 Ricerca scientifica e sviluppo
    74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
    75 Servizi veterinari
    78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano
    espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
    80.1 Servizi di vigilanza privata
    80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
    81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
    81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
    82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound),
    che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione
    automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi
    interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire
    informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque,
    nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente
    decreto
    82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
    82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
    82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne
    a domicilio di prodotti
    84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
    85 Istruzione
    86 Assistenza sanitaria
    87 Servizi di assistenza sociale residenziale
    88 Assistenza sociale non residenziale
    94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
    95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
    95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
    95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
    95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
    97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
    99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali
    apertura DPPC fabbriche Governo
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    Massimiliano Cassinelli

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