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    Ecco come il Governo vuole ridurre gli spostamenti

    By Massimiliano Cassinelli22/03/2020Updated:22/03/20209 Mins Read
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    DPCM del 22 marzo, ecco l’ultima versione del Decreto che mira a rallentare il CoronaVirus e che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Dopo l’annuncio, fornito nottetempo dal premier Conte, di un nuovo Decreto destinato a interrompere tutte le attività industriali non indispensabili. In attesa della versione definitiva e integrale, iniziano a circolare le prime bozze del DPCM del 22 marzo.

    La nostra redazione è operativa e pubblica gli aggiornamenti in tempo reale.

    A seguire l’ultima versione disponibile in ordine di tempo, formalmente firmata da Cante, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

    ART. 1
    (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

    I. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 , sull’intero territorio na­ zionale sono adottate le seguenti misure:
    a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell ‘allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’m1icolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’m1icolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
    b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pub­ blici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conse­ guentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
    c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque pro­ seguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

    d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all ‘allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produt­ tiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente . Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata s_ulla base della comunicazione resa;
    e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 1O1 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
    f) è sempre consentita l ‘attività di produzione , trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e ali­ mentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
    g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva , dalla cui inteITuzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti . Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività , essa è legittimamente eserci­ tata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l ‘attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
    h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l ‘economia nazionale , previa autorizzazione del Prefetto della pro­ vincia ove sono ubicate le attività produttive.

    2. Il Prefetto infonna delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia .
    3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di rego­ lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le paiii sociali.
    4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività ne­ cessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
    A1i. 2.

    (Disposizioni finali)

    1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi pro­ rogati al 3 aprile 2020.

    2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

     

    ALLEGATO A

     

    ATECO DESCRIZIONE
    01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
    03 Pesca e acquacoltura
    05 Estrazione di carbone
    06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
    09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
    10 Industrie alimentari
    11 Industria delle bevande
    13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
    13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
    13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
    14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
    16.24.20 fabbricazione di imballaggi in legno
    17 Fabbricazione di carta
    18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
    19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
    20 Fabbricazione di prodotti chimici
    21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
    22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
    22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
    23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
    26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
    27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
    28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
    28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
    28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
    28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
    32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
    32.99 .1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
    32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
    33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
    35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
    36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

     

     

     

     

     

     

     

     

    37 Gestione delle reti fognarie
    38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
    39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
    42 Ingegneria civile
    43 .2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
    45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
    45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
    45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
    46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
    46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
    46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
    46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
    46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari,attrezzature, macchine,accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
    46.69 .19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
    46 .69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
    46 .69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
    46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
    49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
    50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
    51 Trasporto aereo
    52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
    53 Servizi postali e attività di corriere
    55.1 Alberghi e strutture simili
    j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
    K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
    69 Attività legali e contabili
    70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
    71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria ;collaudi ed analisi tecniche
    72 Ricerca scientifica e sviluppo
    74 Attività  professionali,scientifiche e tecniche
    75 Servizi veterinari

     

     

     

     

     

     

    80.1 Servizi di vigilanza privata
    80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
    81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
    82.20.00 Attività dei call center
    82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
    82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
    84 Amministrazione pubblica e difesa;assicurazione sociale obbligatoria
    85 Istruzione
    86 Assistenza sanitaria
    87 Servizi di assistenza sociale residenziale
    88 Assistenza sociale non residenziale
    94 Attività di organizzazioni economiche,di datori di lavoro e professionali
    95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
    95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
    95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
    95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
    97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

     

    Conte Decreto DPCM 22 marzo
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    Massimiliano Cassinelli

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